Spesso si sente parlare di emissioni inquinanti rilasciate nell’atmosfera da impianti produttivi e imprese: ma in cosa consistono davvero queste emissioni, quali sono i limiti in vigore e come è regolamentata l’attività di monitoraggio?
Definire l’inquinamento atmosferico è, in termini generali, più semplice di quanto si possa pensare: sono considerate emissioni nocive tutte quelle che modificano l’atmosfera con l’introduzione di una o più sostanze in quantità tali da costituire un pericolo per la salute dell’uomo o da compromettere l’integrità dell’ambiente circostante.
Possiamo considerare diversi tipi di emissioni:
Le sorgenti emissive si distinguono invece tra continue, discontinue, fisse o mobili.
Questi criteri identificativi sono validi per sostanze solide, liquide o gassose, con immissione o emissione nell’ambiente tramite scarichi, rifiuti, combustione o altre azioni.
A identificare gli inquinanti, a determinare i loro valori limite e a definire i metodi di verifica e sanzione, è il Decreto Legislativo 152 del 2006.
Ciascuna azienda produttiva, per poter operare a norma di legge, deve ottenere una preventiva autorizzazione per le emissioni. I livelli autorizzativi previsti dal decreto sono due: ordinario e generale.
L’autorizzazione unica ambientale (AUA), che ha una durata di 15 anni, viene rilasciata dall’autorità competente (normalmente la Provincia) previa domanda accompagnata da un progetto dello stabilimento, una relazione tecnica, i dati relativi agli impianti medi di combustione. A questi documenti può seguire una integrazione richiesta dalle autorità che valutano il rilascio dell’AUA.
Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di prescrizioni che l’azienda deve rispettare, come le modalità di captazione e convogliamento per le emissioni tecnicamente convogliabili, i valori limite per le emissioni convogliate, la gestione e il contenimento delle emissioni diffuse, i valori limite di ciascun inquinante, i termini di messa in esercizio e messa in opera dell’impianto.
La normativa e l’ente di riferimento definiscono anche i tempi di trasmissione all’autorità competente dei risultati delle misurazioni delle emissioni, così da garantire un adeguato controllo delle emissioni, il rispetto delle procedure e stabilire sanzioni in caso di infrazione. Il Decreto del 2006 è stato ulteriormente aggiornato dal D.Lgs. 183 del 2017, che ha puntualizzato le prescrizioni di riferimento per le aziende.
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